Descrizione del servizio
Tutte le aziende con sede o filiale in Svizzera che sono elencate come speditori sul documento di trasporto di merci pericolose in conformità alla Parte 5, Capitolo 4 delle Istruzioni Tecniche (TI) dell’ICAO Annesso 18 sono tenute, a partire dal 1° Aprile 2023*, a presentare una dichiarazione all'UFAC prima di inviare la loro prima spedizione di merci pericolose al punto di accettazione merci.
Tutti gli uffici di accettazione merci sul territorio svizzero sono tenuti a verificare, durante la procedura di accettazione merci, che l'azienda soggetta all’obbligo di dichiarazione ha dichiarato.
*Si applica un periodo transitorio di 7 mesi. Se non è stata presentata alcuna dichiarazione all'UFAC entro il 1° novembre 2023, il punto di accettazione merci è obbligato, durante la procedura di accettazione merci, a respingere la partita di merci pericolose in questione.
Support - Contatto
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Sicurezza delle operazioni di volo
E-Mail: support-dgdec@bazl.admin.ch