Richiesta di trattamento come GI o RE

Descrizione del servizio

Mediante questo servizio i grandi importatori (GI) o il raggruppamento di emissioni (RE) possono annunciarsi.

Sono considerati grandi importatori (GI) gli importatori che, nell'anno di riferimento, importano almeno 50 o più automobili oppure almeno 6 o più autofurgoni e trattori a sella leggeri. Potete annunciarvi come grande importatore o per la categoria automobili o per quella veicoli commerciali leggeri. I grandi importatori la cui attività comprende entrambe le categorie devono annunciarsi per ognuna separatamente. 

Che cosa succede se vengono importati meno veicoli del numero minimo prescritto?
I grandi importatori che nell'anno precedente l'anno di riferimento hanno conteggiato nel loro parco veicoli nuovi almeno 50 o più automobili o almeno 6 o più veicoli commerciali leggeri sono registrati automaticamente come grandi importatori presso l'UFE nell'anno di riferimento (art. 18 cpv. 2 ordinanza sul CO2). Tuttavia lo status di grande importatore e il conteggio nell'intero parco veicoli che ne consegue avranno carattere provvisorio. Se alla fine dell'anno di riferimento il parco veicoli comprende meno di 50 automobili o 6 veicoli commerciali leggeri, l'importatore sarà considerato un piccolo importatore e dovrà conteggiare retroattivamente ogni singolo veicolo (art. 18 cpv. 4 ordinanza sul CO2).

Se prevede di non raggiungere le 50 automobili o i 6 veicoli commerciali leggeri, ma intende essere registrato nuovamente come GI nell'anno successivo, il GI deve darne comunicazione all'UFE per mail co2-auto@bfe.admin.ch. Il collaboratore competente dell'UFE gli comunicherà quando potrà annunciarsi nuovamente come GI mediante il servizio «Richiesta di trattamento come GI o RE». 

Quando potete annunciarvi come GI?
Il trattamento come GI vale a partire dalla data di conferma della domanda da parte dell'UFE. I veicoli che nell'anno di riferimento sono stati immatricolati prima di tale conferma devono essere conteggiati singolarmente dall'importatore (art. 18 cpv. 3 e art. 20 ordinanza sul CO2). Nel caso ideale annunciatevi quindi per la prima volta o di nuovo prima dell'inizio dell'anno di riferimento.

Le modalità di conteggio sono determinate uniformemente per tutti i GI registrati presso l'UFE soltanto sulla base del numero di automobili o di veicoli commerciali leggeri nel parco veicoli nuovi, una volta scaduto il corrispondente anno di riferimento.

Supporto e contatti

Ufficio federale dell'energia
Pulverstrasse 13
3063 Ittigen
E-mail: co2-auto@bfe.admin.ch