Descrizione del servizio
Quando deve essere trasmessa la notifica sullo stato e sul volume restante?
I detentori di discariche (A, B, C, D o E) e siti di estrazione di materiali devono trasmettere le notifiche sullo stato e sul volume restante per il periodo di riferimento precedente entro il 28 febbraio.
Quali dati devono essere registrati?
La notifica deve contenere i dati seguenti:
- volume riempito in m³ nel periodo di riferimento;
- volume di riempimento annuo disponibile in m³ (contingentamento, limitazione per via della degradazione);
- volume restante autorizzato in m³;
- volume restante pianificato non ancora autorizzato in m³; volume restante totale in m³ (da calcolare: corrisponde alla somma di volume restante autorizzato e volume restante pianificato non ancora autorizzato);
se necessario e su richiesta del Cantone, occorrerà trasmettere ulteriori documenti:
- in caso di nuove discariche o di modifiche di opere di costruzione relative a discariche già esistenti: prove del soddisfacimento, da parte degli impianti delle opere di costruzione, dei requisiti secondo l’allegato 2 numeri 2.1–2.4 OPSR e,
- se del caso, dell'attuazione di misure secondo l'articolo 53 capoverso 4 OPSR per prevenire eventuali effetti dannosi o molesti delle discariche sull'ambiente.
Come funziona il processo?
I detentori di discariche (A, B, C, D o E) e siti di estrazione di materiali registrano la notifica. Una volta confermata la correttezza dei dati inseriti, la notifica è trasmessa alle autorità cantonali, che procedono a esaminarla. I dati inseriti sono utilizzati principalmente per la pianificazione dei rifiuti (pianificazione delle
Supporto - contatto
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
3003 Berna
Tel.: +41 61 202 04 93
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