Dichiarazione della tassa OTaRSi per l'esportazione

Descrizione del servizio

Esportate rifiuti che vengono depositati direttamente o dopo il trattamento?
Potete utilizzare questo servizio per la vostra dichiarazione della tassa OTaRSi per l'esportazione.

Quando deve essere trasmessa la dichiarazione della tassa?

I detentori di un sito di esportazione devono dichiarare le quantità di rifiuti esportati per il periodo di resoconto precedente entro il 28 febbraio.

Quali dati devono essere registrati?

Devono essere registrate le quantità di rifiuti esportati e la distribuzione percentuale dei residui di trattamento delle notifiche corrispondenti. Inoltre, possono essere trasmesse le prove necessarie per la verifica della plausibilità dei flussi delle sostanze.

A titolo informativo, il servizio per un periodo di rendicontazione completato non può essere eseguito nuovamente. Le informazioni fornite nella dichiarazione possono essere visualizzate nell'elenco dei affari.

Come funziona il processo?

In qualità di detentori di un sito di esportazione, spetta a voi garantire che la dichiarazione della tassa OTaRSi venga trasmessa all'UFAM entro i termini previsti. A tal fine, utilizzate l'apposito servizio. Dopo l'esame della dichiarazione della tassa OTaRSi da voi trasmessa, riceverete una decisione con la quale vi verrà comunicato l'ammontare della tassa. 

L'UFAM può effettuare controlli OTaRSi sul posto al fine di verificare la dichiarazione e i flussi delle sostanze. .

Supporto e contatti

Ufficio federale dell'ambiente
Divisione Rifiuti e materie prime
Sezione Ciclo di materie prime
Dichiarazione della tassa OTaRSi

vasa-abgabe@bafu.admin.ch
Tel.: +41 61 202 04 93
Modulo di contatto